REGOLAMENTO DI CONCESSIONE
1) FORNITURA ACQUA
Il contratto di fornitura acqua viene stipulato direttamente con i proprietari degli stabili, delle singole unità abitative, (appartamenti) e per altri usi con i diretti interessati.
2) MODALITA’ DI ALLACCIAMENTO
E’ facoltà del Consiglio d’Amministrazione concedere nuovi allacciamenti, il Consiglio a sua volta può delegare il Presidente, il Vicepresidente o un Consigliere ad autorizzare allacciamenti nel rispetto dello Statuto del Consorzio e del presente Regolamento.
Il richiedente dovrà presentare domanda scritta al Consorzio, indicando le sue necessità idriche, corredata da una pianta del fabbricato.
Dopo la delibera del Consiglio o su permesso dei suoi delegati, gli verrà indicato il punto dell’allacciamento (pozzetto), in mancanza del pozzetto sarà cura del Consorzio prendere accordi in merito. Nel caso si rendesse necessario l’installazione di un nuovo pozzetto, ove lo stesso potrà in seguito servire altri allacciamenti il Consorzio a proprie spese fornirà il pozzetto il quale rimarrà di proprietà del Consorzio.
Sono a carico del richiedente la richiesta di permessi, sia a privati o enti pubblici per la posa della conduttura.
L’onere della fornitura e posa in opera della saracinesca principale / conduttura di allacciamento, dopo il pozzetto di attacco e delle opere accessorie (saracinesche/riduttore pressione/contatore)sono a completo carico del richiedente, al quale incomberà pure l’onere della manutenzione, restando di sua proprietà.
Nell’eventualità che il Consorzio per esigenze connesse alla funzionalità della rete, dovesse procedere a modifiche di tracciato o alla sostituzione di tubature gli eventuali conseguenti lavori di modifica degli allacciamenti privati dovranno essere fatti a totale cura ed onere dei rispettivi concessionari.
Il Consorzio si riserva il diritto di non accogliere la domanda di allacciamento o di limitare la quantità d’acqua richiesta a suo insindacabile giudizio qualora lo impongano motivazioni di carattere tecnico.
Il Consorzio inoltre non autorizzerà l’allacciamento qualora il fabbricato del richiedente risultasse già allacciato ad altro acquedotto, comunale, consorziale o privato.
3) RESPONSABILTA’
Il Consorzio concede l’acqua secondo i limiti della disponibilità dello stesso e non assume alcuna responsabilità per interruzioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o a lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali e momentanei aumenti o diminuzioni del carico dell’acqua nei punti di utilizzazione dovuti a guasti o carenze di erogazione dell’acqua alla fonte.
Il Consorzio inoltre non assume alcuna responsabilità per danni causati a terzi per inconvenienti che si verificassero nel tratto di condotta dopo il pozzetto, di proprietà del concessionario.
4) CARENTE DISPONIBILTA’ IDRICA
In caso di carente disponibilità idrica per avarie alla rete, per diminuito apporto alla sorgente o per altre cause accidentali il Consorzio ha diritto di chiudere provvisoriamente quel numero di diramazioni e derivazioni che ritenesse necessario, escluse quelle per ospedali, caserme ed altri complessi di convivenza e di interesse pubblico, per le quali potrà limitare l’orario d’uso e la quantità d’acqua da erogare nelle 24 ore, dandone comunque tempestivo avviso agli interessati.
5) LIMITAZIONI NELL’USO DELL’ACQUA
L’utente può utilizzare l’acqua esclusivamente per uso potabile e domestico.
L’acqua fornita va consumata nello stabile o nelle singole unità abitative esistenti al momento della concessione e alle quali la concessione stessa si riferisce. Potrà essere tollerato l’innaffiamento di orti e giardini ed il lavaggio di autovetture, con riserva di vietarne l’attività in particolari condizioni di carenza idrica.
E’ vietato all’utente di fare subconcessioni a favore di terzi o di approvvigionare altro stabile o unità abitative sia pure attigui, anche se del medesimo proprietario.
6) CONTRATTO DI CONCESSIONE
Gli allacciamenti sono subordinati alla stipula di un regolare contratto di concessione sul quale deve essere specificato oltre le generalità del concessionario il pozzetto di derivazione e diametro della tubazione, l’immobile o unità abitativa che si intende servire.
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del richiedente, nessun contratto potrà essere stipulato se il richiedente non avrà eseguito il versamento del prezzo di allacciamento.
Il contratto di concessione avrà una durata di anni 5, può essere rescisso mediante disdetta scritta in qualsiasi momento dall’utente non che da parte del Consorzio a causa di inadempienze dell’utente.
Il contratto alla scadenza si intende rinnovato alle medesime condizioni e per ugual periodo di tempo se non viene disdettato da una delle parti contraenti.
7) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile servito, l’utente cessante dovrà comunicare per iscritto al Consorzio la cessazione ed il nominativo completo del subentrante non che far pervenire dichiarazione sottoscritta dal subentrante che accetta tutti gli impegni assunti contrattualmente dal cedente. ( atto reso nelle forme stabilite dalla legge 04.01.1968 n. 15 )
8) CONTATORI
L’utente dovrà collocare i contatori in un luogo accessibile al personale del Consorzio per la lettura e controlli.
Le saracinesche di arresto prima del contatore e di scarico / arresto dopo lo stesso, dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Consorzio per verifiche o interventi che si rendessero necessari. E’ vietato all’utente mettere mano ai contatori senza autorizzazione del Consorzio. In caso il contatore mancasse di registrare i consumi oppure per qualsiasi causa le sue indicazioni di consumo fossero riconosciute inesatte, il consumo verrà calcolato in base alla media dei due anni precedenti.
9) TARIFFE ALLACCIAMENTO – CONSUMI
Le tariffe, sia per gli allacciamenti che per i fissi ed i consumi sono fissate dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio a suo insindacabile giudizio.
10) CONDOTTE
Nel caso il Consorzio dovesse passare con le condutture principali o derivazioni oppure dovesse costruire pozzetti sulla proprietà degli utenti o Soci questi dovranno concedere il permesso, previo accordo tra le parti sul tracciato, con il solo obbligo del Consorzio di risistemare a regola d’arte il terreno manomesso e di impegnarsi allo spostamento nei casi di giustificato motivo.
11) USI DIVERSI DA QUELLO POTABILE – DOMESTICO
GIARDINI / SERRE / IMPIANTI DI LAVAGGIO / IMPIANTI DI PATTINAGGIO
PISCINE / FONTANE PRIVATE / PESCHERIE / CANTIERI IN GENERE / ECC.
Per tali usi valgono le medesime norme tecnico amministrative fissate dal presente regolamento per l’uso potabile domestico.
L’accoglimento o meno di richieste di utenza ad uso industriale ed usi affini avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, una volta sentito un parere tecnico sui riflessi che potrà avere l’inserimento di tale tipo di utenza sul regolare esercizio della rete idrica.
12) IDRANTI E BOCCHE ANTINCENDIO
Il Consorzio potrà concedere a chi ne fa domanda, idranti o bocche antincendio. Per gli idranti antincendio si terrà conto dell’ubicazione del fabbricato per cui è richiesto, (distanza da idrante pubblico).
L’installazione dovrà avvenire in punti scelti di comune accordo tra i concessionari ed il Consorzio, essi devono essere muniti di suggello di piombo da manomettere solo in caso di incendio.
L’apertura di un idrante o bocca incendio eseguita in circostanze diverse da quella suddetta comporta a carico del responsabile provvedimenti da parte del Consorzio.
Il Consorzio si riserva il diritto di usare l’idrante o bocca incendio direttamente o a mezzo dei VV. FF. per servizio di estinzione, il Consorzio si riserva altre si il diritto di usare l’idrante o bocca incendio in caso di necessità relative a servizi richiesti dall’ente pubblico quali, pulizie strade, tombini, e simili senza che ciò possa comportare per il concessionario compensi di qualsiasi genere. I Concessionari hanno il diritto di usare gratuitamente l’acqua nei casi di incendio nella quantità e alla pressione consentite dalle condizioni di fatto e dallo stato di funzionamento delle condutture della rete del Consorzio, senza alcuna responsabilità da parte del Consorzio. La concessione di idranti e bocche incendio è subordinata da un regolare contratto a parte.
13) DIVIETI
E’ rigorosamente vietato a chiunque, Soci compresi di, manovrare, togliere sigilli, smontare contatori, modificare impianti esterni, aprire idranti antincendio e bocche antincendio, senza il preventivo consenso del Consorzio.
14) REVOCA
E’ facoltà del Consorzio revocare in qualsiasi momento la concessione quando dovessero verificarsi da parte dell’utente infrazioni al presente Regolamento ed anche per il mancato pagamento entro i termini fissati delle fatture riguardanti i consumi.
La revoca verrà formalizzata, previa contestazione delle infrazioni all’utente ed, in caso di di ulteriore inadempienza entro il termine perentorio posto per raccomandata A.R. con la successiva sospensione dell’erogazione e la sigillatura del contatore.
15) SOCI
Il presente Regolamento si ritiene valido a tutti gli effetti anche per i Soci del Consorzio, salvo, quanto contemplato nello Statuto del Consorzio.
16)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto del Consorzio e le disposizioni di legge.
Il Consiglio d’Amministrazione
Cortina d’Ampezzo 01/09/2013
