CONSORZIO ACQUEDOTTO CAMPO-SALIETO
STATUTO
Articolo 1 – Costituzione
È costituito, con sede sociale in Cortina d’Ampezzo, un consorzio tra persone fisiche, denominato “Consorzio Acquedotto Campo-Salieto”.
Articolo 2 – Scopi
Il consorzio si prefigge di procedere, nell’interesse delle imprese, persone fisiche e ditte consorziate al prelievo e alla distribuzione di acqua potabile ricavata dalle sorgenti in concessione nel comune di Cortina d’Ampezzo.
Svolgere ogni altra attività necessaria ed utile, in relazione a quelle sopraddette per il conseguimento dello scopo consortile comprese operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari ed economiche che si rendessero necessarie e/o opportune per il raggiungimento di tali finalità.
Articolo 3 – Durata del Consorzio
Il consorzio cesserà il 31 dicembre 2090 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a quando non si possa raggiungere lo scopo di cui all’articolo 2.
Articolo 4 – Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito dalle somme versate a tale scopo dai soci e determinato di volta in volta dall’assemblea.
Tale fondo sarà utilizzato anche per assicurare copertura delle spese generali di gestione del Consorzio che verranno ripartite pro capite.
Articolo 5 – Partecipanti
Possono partecipare al consorzio i proprietari o i titolari di diritti reali su immobili ricadenti nel ambito di servizio dell’acquedotto.
Articolo 6 – Obblighi dei soci
I partecipanti al consorzio sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento.
I consorziati conferiscono al consorzio, per tutta la durata della loro partecipazione, mandato per quanto attiene agli scopi previsti dal presente statuto. Pertanto ciascun consorziato è obbligato a:
- corrispondere regolarmente al consorzio i contributi come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, rimborsare pro-quota le spese sostenute dal consorzio nell’interesse dei consorziati, nonché risarcire il consorzio delle perdite e dei danni causati da sua inadempienza;
- osservare il contratto, il Regolamento Interno e le deliberazioni consortili;
- rispettare le direttive ed i regolamenti emanati dal consiglio di amministrazione per la realizzazione dell’oggetto consortile;
- collaborare con gli altri consorziati e con gli organi consortili per agevolare la realizzazione degli scopi del contratto.
Articolo 7 – Ammissione dei nuovi soci e trasferimento quote
L’ammissione è subordinata, ex art. 1332 codice civile, a dichiarazione scritta di adesione dell’interessato indirizzata all’assemblea dei consorziati, nella quale il richiedente deve manifestare espressamente di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarli nella loro integrità, senza riserva di sorta.
L’assemblea delibera a maggioranza relativa nella sua prima riunione utile. La qualifica di socio si acquisisce, in ogni caso, solo successivamente al versamento della quota di ammissione così come deliberata annualmente dall’assemblea dei soci.
È ammesso il trasferimento della quota per atto tra vivi tra parenti entro il quarto grado.
È ammesso il trasferimento della quota mortis causa. L’erede dovrà darne comunicazione al consiglio di
amministrazione, in presenza di più eredi è richiesta da parte di tutti gli altri eredi il consenso al trasferimento. La quota non potrà in ogni caso essere divisa e cointestata.
Qualora entro tre anni dal decesso del socio gli eredi non addivengano ad un accordo sull’intestazione della quota questo costituirà giusta causa di esclusione.
Articolo 8 – Recesso ed esclusione
Il consorziato può in qualsiasi, momento recedere dal consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione e diviene efficace decorsi novanta giorni. Il consiglio di amministrazione può permettere a sua discrezione l’uscita immediata del recedente.
L’esclusione del consorziato è deliberata dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per i seguenti motivi:
- perdita del requisito prescritto per l’ammissione al consorzio;
- insolvenza verso il consorzio;
- inadempienza delle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal consorzio in suo nome e per suo conto;
- grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio;
- danni materiali e morali provocati al consorzio o agli associati;
- intervenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
L’esclusione deve essere notificata all’interessato dal presidente del consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla delibera.
I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il consorzio per tutte le obbligazioni da questo assunte sino alla data in cui essi hanno cessato di fame parte.
Ai sensi dell’art. 2609 codice civile la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Articolo 9 – Iscrizioni
Tutte le modificazioni relativi ai soggetti del contratto, i recessi – quando consentiti, le nuove ammissioni, nonché tutte le modificazioni relative agli elementi indicati nell’art. 2612 codice civile, debbono essere iscritte nel registro dei soci, a cura del consiglio di amministrazione e per esso dal presidente, entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni relative ai soci sono state comunicate e le modificazioni di cui all’art. 2612 codice civile si sono verificate.
Articolo 10 – Operazioni
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano pertinenti al raggiungimento dello scopo di cui all’art. 2.
Articolo 11 – Organi del consorzio
Gli organi del consorzio sono:
- L’assemblea generale dei consorziati;
- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente e il vice presidente
- Organo di controllo
Articolo 12 – Convocazione, costituzione e compiti dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all’organo amministrativo, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei soci.
L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi al domicilio dei consorziati almeno otto giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare ed
eventualmente anche la data, l’ora e il luogo dell’assemblea in seconda convocazione.
L’assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
entro 120 giorni o qualora particolari circostanze lo richiedono entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti al libro soci e tutti hanno diritto di voto. I consorziati che non siano in regola con il versamento delle somme dovute al consorzio sono esclusi dal diritto di voto.
I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta ad altro consorziato coniuge o figlio maggiorenne. Ogni consorziato o terzo delegato può essere portatore di una sola delega.
L’assemblea delibera in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi titolo al voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
L’assemblea ordinaria delibera:
- L’approvazione del rendiconto;
- La nomina e la revoca degli amministratori e l’eventuale collegio sindacale;
- La nomina del segretario dell’assemblea e degli eventuali scrutatori;
- Determina il compenso degli amministratori;
- Determina la quota di ammissione al consorzio;
- Delibera eventuali regolamenti da applicare ai consorziati;
- Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti per legge all’assemblea e su tutte le attività dirette al conseguimento dello scopo sociale che per statuto non siano attribuite al consiglio di amministrazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consorzio o, in sua assenza, dal vice presidente.
Articolo 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria, dal presidente a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione per deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento del consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su tutto ciò che ad essa è demandato dalla legge o per statuto.
Può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei consorziati aventi diritto al voto. Può validamente deliberare in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto.
Articolo 14 – Consiglio di amministrazione
L’amministrazione del consorzio è affidata ad un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea. Esso è composto da cinque a sette membri, eletti tra i consorziati e non, che rimangono in carica per tre esercizi sociali salvo dimissioni o revoca.
Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente.
Nel caso in cui un consigliere, per qualsiasi motivo, cessi il proprio incarico, il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un nuovo membro con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell’assemblea.
Il consiglio di amministrazione è convocato del presidente di sua iniziativa o a richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, il presidente avrà l’onere di convocare quanto prima l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o dove sia stabilito dal presidente.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti, è determinante il voto di chi la presiede. Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per amministrare il consorzio, compreso quello di stipulazione dei contratti di appalto.
Il consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando la durata
e i limiti della delega e l’eventuale compenso.
Articolo 15 – Il presidente
Al presidente compete:
- Presiedere l’assemblea e il consiglio di amministrazione;
- Rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- Dare esecuzione alle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
- Vigilare sulla conservazione e sulla tenuta dei documenti;
- Accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
- Adempiere agli incarichi espressamente conferitegli dal consiglio di amministrazione o dall’assemblea;
- Compiere tutto quanto altro si renderà necessario per gli scopi indicati.
In caso di assenza o impedimento , le funzioni del presidente saranno esercitate dal vice presidente.
Articolo 16 – Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori
L’assemblea del consorzio può riconoscere agli amministratori un’indennità di carica e/o un gettone di presenza per ogni incontro o missione effettuata in connessione con le proprie funzioni di carica oltre che al rimborso di tutte le spese sostenute e regolarmente documentate.
Articolo 17 – Organo di Controllo
L’assemblea potrà nominare un organo di controllo formato alternativamente da un unico sindaco o da un collegio composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente direttamente nominato, e due supplenti.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.
Articolo 18 – Segretario
Il consiglio di amministrazione qualora lo ritenga necessario può nominare, fissandone il compenso, un segretario, anche non socio, che coadiuvi il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle loro attività.
Il segretario sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il bilancio consultivo del Consorzio.
Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni collegiali del Consorzio. Decade alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
Articolo 19 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario fa inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto delle spese, conformemente alle disposizioni di legge, deve essere presentato dal consiglio di amministrazione all’assemblea che deve discuterlo ed approvarlo.
Articolo 20 – Modifiche allo statuto
Le eventuali modifiche allo statuto e l’eventuale scioglimento del consorzio prima della sua naturale scadenza, dovranno essere deliberati dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste all’art. 13 dello statuto sociale.
Articolo 21 – Regolamento interno
Per disciplinare e regolamentare il rapporto tra i soci potrà essere predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall’assemblea.
Articolo 22 – Scioglimento del consorzio
In occasione dello scioglimento del consorzio, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L’importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà ripartito tra i consorziati pro capite.
f.to Antonio Colli f.to Francesca Ruggero
Cortina d’Ampezzo 17 dicembre 2014
( Repertorio 13219 Raccolta 7190 – Registrato a Belluno il 29-12-2014 N° 6027 Serie 15 )
